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7.09.2005 Neues Design!


SOCIETÀ SVIZZERA – MONDO ISLAMICO (SSMI)

 

 

STATUTI

Zurigo, maggio 2005

I. Nome e sede

 

Art. 1

 

Il nome SOCIETÀ SVIZZERA – MONDO ISLAMICO (abbreviato SSMI) è dato per una associazione nel senso dell’articolo 60 ff. CC. La sede dell’associazione è domicilata all’indirizzo dell’ufficio dell’associazione.

 

 

II. Attività

 

Art. 2

 

I fini dell’associazione sono:

 

·        Salvaguardia die diritti delle musulmane e die musulmani in Svizzera

 

·        Dialogo aperto con le persone e le istituzioni della società svizzera

 

·        Incremento dell’integrazione delle musulmane e die musulmani, in

   particolare della seconda e terza generazione d’immigranti

 

III. Membri

 

Art. 3

 

Ogni persona domiciliata in Svizzera che riconosce I fini dell’associazione può diventare sicio.

 

 

Art. 4

 

L’associazione inizia con la dichiarazione di partecipazione o con il pagamento dei contribute d’associazione e finisce in caso di decesso o con la dichiarazione di uscita per la fine di un anno civile. La partecipazione termina anche con un’esclusione dalla parte del consiglio direttivo in caso di non pagamento dei contribute di associazione o in caso die danneggiamen-to morale o materiale dell’asscociazione o per alter ragioni gravi.

 

 

IV. Organi dell’associazione

 

Art. 5

 

Gli organi dell’associazione sono:

 

A. Assemblea generale

B. Consiglio direttivo

C. Presidenza

D. Revisori

 

 

A. Assemblea generale

 

Art. 6

 

L’assemblea generale è l0organo principale dell’associazione. Tutti I membri hanno accesso alle assemblee generali. Ogni membro dispone di un voto e del diritto die voto all’assemblea generale.

 

 

Art. 7

 

L’assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all’anno e se possible nella prima metà dell’anno civile, ed extraordinariamente secondo la de-cisionne del consiglio direttivo, o su richiesta dei revisori o di un quinto dei membri.

 

La presidenza convoca l’assemblea generale su decisione del consiglio direttivo, al più tardi 20 giorni prima della data della riunione. All’invito è da allegare la lista degli argomenti. Di questioni che sono poste all’assemblea generale, l’assemblea può soltanto decidere se la maggioranza dei membri presenti è d’accordo.

 

 

Art. 8

 

In casi eccezionali, alcuni affair possono essere inviati ai membri sotto forma di una votazione per iscritto.

 

 

Art. 9

 

Le elezioni e votazioni sono decise dalla maggioranza. Per cambiamenti statutari e per la dissoluzione dell’associazione sono necessari i voti di due terzi dei membri presenti.

 

 

Art. 10

 

Die competenza dell’assemblea generale sono in particolare:

 

·        decisione degli statuti e la loro revisione

 

·        elezione e richiamo del cosiglio direttivo, del presidente, del cassiere

   e die revisori

 

·        accettazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e del

   raporto

 

·        accettazione del programma d’attività e del budget

 

·        fissazione die contributi d’associazione

 

·        trattamento dei ricorsi contro le decisioni di ammissione e di exclusione

   del consiglio direttivo

 

·        dissoluzione dell’associazione

 

B. Consiglio direttivo

 

Art. 11

 

Il consiglio direttivo è composto dai membri della presidenza ed al Massimo da trenta membri supplementary. I membri del consiglio direttivo sono eletti per una durata di due anni. Una rielezione è possible.

 

Nella composizione del consiglio direttivo sono da prendere in considerazione le correnti culturali ed etniche dei membri.

 

 

Art. 12

 

Il consiglio direttivo si riunisce sotto ordinanza del presidente ed in caso die impedimento del vicepresidente. Cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere una seduta di direzione, menzionando gli argomenti da trattare. Il

 

 

Art. 13

 

Di competenza del consiglio direttivo sono:

 

  • elezione e richiamo dei membri della presidenza, con elezione del

presidente e del cassiere, per i quali elezione è responsabile

l’assamblea generale

 

·        determinazuione delle attività, delle azioni e la decisione delle prese

   die posizione dell’associazione

 

·        impiego dei mezzi finanziari second oil budget e per delle azioni

   speciali secondo la necessità

 

·        rapporto delle attività, delle azioni e delle prese die posizione dell’

   associazione per l’assemblea generale

 

·        accettazione da parte dell’assemblea generale del bilancio anuale

   e del budget

 

·        amministrazione dei beni

 

·        conclusione di contratti ed impiego di collaboratori

 

·        convoca d’assemblee generali e determinazione degli affair da

   trattare

 

·        svolgimento delle elezioni e definizione delle domande da porre

 

·        esclusione die membri

 

·        decisione su tutti gli oggetti che non competono ad un altro organo

   dell’associazione

 

 

 

 

 

C. Presidenza

 

Art. 14

 

La presidenza è composta dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere, come al massimo di cinque ulteriori membri presidenziali, che sono eletti per una durata massima di due anni. Una rielezione è possibile.

 

 

Art. 15

 

Die competenza della presidenza sono in particolare:

 

·        organizzazione e coordinazione del lavoro dell’associazione

 

·        esecuzione delle decisioni dell’assamblea generale e del consiglio

   direttivo

 

·        risolvere I compiti che non competono ad un organo superiore

   dell’associazione

 

In caso d’urgenza la presidenza decide delle questioni che sono di competenza del consiglio direttivo. Alla prossima riunione la presidenza deve render-gli rapporto.

 

 

Art. 16

 

Di competenza del presidente sono in particolare:

 

·        organizzazione e coordinazione del lavoro della presidenza e del

   consiglio direttivo

 

·        rappresentazione dell’associazione all’esteriore

 

·        risoluzione dei compiti che non sono di competenza d’un organo

   superiore dell’associazione

 

 

D. Revisori

 

Art. 17

 

L’organo di revisione è composto da tre revisori eletti dall’assablea generale per una durata di due anni. Una rielezione è`possible.

 

I revisori contrallano la contabilità e chiedono all’assemblea generale accettazione o rifiuto motivato del bilancio annuale.

 

 

 

 

 

 

V. Finanziamento

 

Art. 18

 

Il finanziamento dell’associazione consiste in:

 

·        contributi dei membri

 

·        doni, donazioni e fondazioni

 

·        entrate dalla vendita di pubblicazioni e dall’organizzazione di

   diverse manifestazioni

 

·        altre sovvenzioni

 

 

VI. Disposizioni finali

 

Art. 19

 

Per la responsabilità dell’associazione sono garanti unicamente i beni dell’ associazione. Ogni garanzia personale dei membri è esclusa.

 

 

Gli statute presenti sono stati accettati all’assemblea di fondazione del

9. maggio 2005.

 
 
     
 

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